mercoledì 1 aprile 2009

Il diritto al computer


Diritto al computer

Il titolo è provocatorio ma non lungi dalla realtà.
Recentemente una sentenza della Corte di Cassazione* sembrerebbe essere giunta a questa conclusione.
Prima di gridare allo scandalo esaminiamo sinteticamente il caso da cui è scaturita la pronuncia in discorso.
La situazione è nota: dopo la separazione il marito deve versare una somma di denaro a titolo di mantenimento per il figlio e la moglie. A cagione dell'inadempimento del coniuge la donna agisce in sede penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art 570 cp)
Prescindendo in questa sede da discorsi segnatamente giuridici e poco comprensibili al lettore comune, preme sottolineare come la Suprema Corte divisi che, nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza, debbano essere ricompresi tutti gli strumenti finalizzati al soddisfacimento delle altre complementari esigenze della vita quotidiana. I Sommi Giudici citano a livello esemplificativo l'abbigliamento, i libri di istruzione per i figli minori, i mezzi di trasporto e, udite udite, i mezzi di comunicazione. Ecco un passo della sentenza:

[...]Conviene, d'altro lato e specularmente, ribadire che nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 […] debbono - nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale - ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio:abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). [...]

Emerge allora un quesito interpretativo di non poco conto: tra i cennati mezzi di comunicazione rientrano il “diritto al cellulare” o il “diritto al computer” e, perché no, il “diritto ad Internet”?

Prescindendo qui dalle considerazioni di carattere strettamente giuridico in merito alla qualificazione della fattispecie, sollevo un interrogativo.
Nell'attuale società informatizzata è davvero peregrino vantare un fantomatico diritto al PC o si sta perdendo il senso della misura tralignando in quella che taluni definiscono “deriva edonistica”?

A ciascuno trarre le proprie conclusioni.


Per un approfondimento si veda: Vitto, alloggio e… telefonino

*Cassazione penale, sez. VI, sentenza 21 novembre - 11 dicembre 2008, n. 45809



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