Identità virtuale
Con la diffusione su larga scala di Internet e dei computer si sono moltiplicate le relazioni interpersonali sorte on line.Si pensi alle discussioni nei Forum o alle chat.
Spesso si conosce il proprio interlocutore solo grazie al nick che lo identifica ignorando altro su di lui ed altrettanto spesso si scopre di aver parlato con una persona che ha millantato di essere qualcun altro.
Orbene recentemente la Corte di Cassazione* ha statuito che:
“perfeziona la fattispecie di ‘Sostituzione di persona’ chiunque attivi un account di posta elettronica, utilizzando l’identità di una terza persona, per intrattenere relazioni via Internet.”La Suprema Corte, pertanto, opina nel senso della configurabilità del reato di cui all'art. 494 c.p. rubricato: “Sostituzione di persona” relativamente alla condotta di chi crei un account di posta elettronica utilizzando l’identità di un altro soggetto ed intrattenendo relazioni epistolari a suo nome.
In tal guisa si divisa di tutelare la pubblica fede degli internauti che, credendo di scambiare messaggi con una lei, si avvedono poi di aver corrisposto con un lui o viceversa.
Il caso di specie riguardava un uomo che, per vendicarsi di essere stato lasciato dalla compagna, intrattiene a nome di quest'ultima carteggi telematici con esponenti dell'altro sesso, ingannando pertanto i suoi corrispondenti.
Ogni commento sarebbe superfluo: res ipsa loquitur
*Cassazione Penale, Sez. V, 14 dicembre 2007 n° 46674
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